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Bollo auto non pagato? Dopo tre anni è prescritto
Sono illegittime le cartelle esattoriali Equitalia che ne esigono il pagamento oltre il termine, poiché il diritto alla riscossione è ormai spirato. Lo chiarisce un’ordinanza recente della Cassazione, che smentisce il precedente orientamento in proposito
Abbiamo dimenticato di versare il bollo auto e ci ritroviamo arretrati da pagare? Arriva una buona notizia: il bollo si prescrive in trentasei mesi. Dunque solo tre anni, non dieci come si riteneva in passato. L’ha precisato la Corte di Cassazione con una recente ordinanza (n. 20425/17). Il termine decorre dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa era dovuta. Dunque, se ci viene notificata una cartella di pagamento con tre anni di ritardo, è da considerarsi illegittima. Per far valere la prescrizione tuttavia, bisognerà impugnarla entro 60 giorni dinanzi alla giustizia tributaria.
La novità. Facciamo un esempio: se non abbiamo pagato il bollo auto per l’anno 2016 la tassa si potrà ritenere prescritta il 31 dicembre 2019. Se tuttavia, a novembre 2019, ovvero prima della scadenza del termine, ci arriva a casa una cartella esattoriale che ne richiede il pagamento, abbiamo circa due mesi di tempo, dal momento in cui ci viene notificata, per impugnarla dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Se lasciamo decorrere invano i 60 giorni ci toccherà pagare, poiché la notifica interrompe i 36 mesi di prescrizione e il termine dei tre anni ricomincia a decorrere dall’inizio (art. 2943 cc). Ciò comporta che, in mancanza dell’impugnativa, se decorrono altri tre anni senza ricevere ulteriori solleciti di pagamento, la cartella sarà da considerarsi del tutto decaduta.
Decade il principio generale. Dunque, si può ritenere superato il vecchio orientamento della giurisprudenza, che riteneva decennale il termine di prescrizione della tassa automobilistica. Gli ermellini hanno esteso anche al bollo auto la pronuncia delle Sezioni unite (sentenza 17 novembre 2016, n. 23397) che escludeva la prescrizione decennale per le cartelle esattoriali relative a contributi previdenziali. Un principio ritenuto di applicazione generale sugli atti che fanno ricorso alla riscossione coattiva.(Erika Tomasicchio)
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