Il simbolo © indica l’insieme delle normative sul diritto d’autore e si applica alle cosiddette “opere d’ingegno”: le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, composizioni musicali, le opere coreografiche, le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell’architettura; le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, e le banche di dati.

In Italia il copyright è applicabile anche al software.

Chi è il titolare dei diritti?

Il titolare dei diritti sull’opera dell’ingegno è solitamente il creatore, ossia l’autore o il coautore, ma nel caso di opera realizzata in adempimento di un contratto di lavoro subordinato o su commissione, l’autore è titolare dei soli diritti morali, mentre i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro.

Il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera è inalienabile, irrinunciabile ed imprescrittibile. I diritti di utilizzazione economica sono, invece, trasferibili ed in virtù dell’art. 25 l.a., durano per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte.

Come si acquista il diritto?

Il diritto d’autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione, come avviene, invece in materia di brevetti e marchi. Tuttavia depositare un’opera presso gli uffici competenti presenta l’indubbio vantaggio di fornire all’autore prova certa della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro.

Con il Contratto di Licenza di Marchio il titolare di un segno distintivo (licenziante) consente ad un altro soggetto (licenziatario) di utilizzare il proprio marchio per contraddistinguere prodotti o servizi a fronte di un compenso fisso o calcolato sulle vendite (royalty).

La proprietà del marchio resta sempre del titolare e il licenziatario può utilizzarlo in base alle condizioni stabilite nel contratto. Questo permette al titolare di sfruttare economicamente il prestigio del proprio segno distintivo o di estendere la propria offerta commerciale a nuovi territori o a nuove tipologie di prodotti o servizi. Il licenziatario potrà invece avviare la sua attività o accrescerla sfruttando la notorietà del brand ottenuto in licenza.

La licenza di marchio viene principalmente utilizzata da chi vuole sfruttare il proprio marchio per accedere a nuovi mercati tramite partner commerciali o altri imprenditori. Per questo motivo spesso ritroviamo la licenza di marchio insieme a contratti commerciali più complessi, come ad es. gli accordi di franchising e i Contratti di Distribuzione Commerciale.

La licenza può essere concessa in esclusiva, quando solo il licenziatario può utilizzare il marchio, o senza esclusiva quando il licenziante può nominare altri licenziatari e/o usare in proprio il marchio. Inoltre la licenza di un marchio può riguardare la totalità o solo una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Ad esempio, una società operante nel settore dell’abbigliamento può concedere in licenza i suoi marchi nel settore uomo/donna a diversi licenziatari oppure decidere di concedere in esclusiva l’uso di tutti i suoi marchi ad un licenziatario straniero per penetrare un mercato in cui ancora non ha un’organizzazione e l’esperienza necessaria.

Nel caso in cui la licenza non sia esclusiva e più produttori possano produrre prodotti o servizi con lo stesso logo o nome commerciale, i licenziatari dovranno essere obbligati specificatamente a produrre beni di uguale qualità. Questo permette di evitare di confondere il consumatore finale con prodotti all’apparenza simili ma di qualità diversa.

Quando si desidera registrare un marchio è essenziale sapere scegliere la giusta classe, o classi, di appartenenza del proprio prodotto, diverse per ogni categoria di merce o servizio che trattiamo perché il marchio sarà protetto solo per quella categoria.

Le classi di registrazione dei marchi sono nate dall’Accordo di Nizza stipulato nel 1957 continuamente revisionato. Quando si è in procinto di registrare un nuovo marchio, bisogna pertanto scegliere le classi di appartenenza con molta attenzione: la tutela del nostro marchio sarà valida solo per quelle classi non per altre.

Se produciamo magliette e registriamo il marchio nella classe 25 possiamo proteggere il nostro marchio dall’utilizzo da parte di altre aziende del settore abbigliamento, ma non dai produttori di vino, ad esempio.

Per evitare di registrare un marchio simile a quello di un concorrente, è fondamentale pertanto condurre una ricerca di anteriorità che studi i marchi già registrati nelle diverse classi di nostro interesse. Ciò, da una parte, riduce al minimo il rischio che il deposito del marchio non venga accettato per mancanza di originalità, dall’altra, evita future contestazioni da parte dei detentori di brand simili. In questo modo è possibile proteggere meglio il proprio business e renderlo davvero un investimento fruttuoso.

Il simbolo ® indica che si tratta di un “marchio registrato”, un marchio che è già stato concesso, ragion per cui non è ammissibile indicare tale simbolo sul modello di deposito di un marchio.

Per poter apporre accanto a un marchio il simbolo ® bisogna attendere di aver ricevuto il numero di concessione, da non confondere con quello di deposito che viene subito abbinato al marchio in fase di domanda.

Il simbolo TM (™️) è l’acronimo di “TradeMark” e indica che si tratta di un marchio depositato e non ancora concesso.

Il logo è la componente figurativa di un marchio, detto anche marchio figurativo, che individualizza, personalizza e fornisce il valore aggiunto allo stesso.

E’ un segno distintivo che, se creativamente realizzato da un punto di vista grafico, contraddistingue il brand rispetto a quelli degli altri competitors nel segmento di mercato.

Come si tutela un logo?

Il primo step da percorrere è quello di effettuare una ricerca di anteriorità. Depositare un logo senza una previa verifica è decisamente rischioso, per evitare di perdere il proprio investimento e per evitare d’incorrere in possibili contenziosi. Successivamente se non ci sono ostacoli si può procedere al deposito della domanda di registrazione.