Molte aziende presenti nel mondo di internet si domandano se sia lecito, e in che termini, riferirsi in modo espresso a un proprio concorrente nella propria pagina web, specialmente nel caso di annunci o inserzioni pubblicitarie.

Il problema sorge, in particolare, quando per riferirsi a un proprio concorrente si utilizzi il suo marchio o altri segni distintivi, come per esempio il nome della società o dell’imprenditore (ad. es. la denominazione sociale).

In tale situazione, potrebbero sorgere inconvenienti: l’utilizzo del marchio o del nome altrui come meta tag1 o assimilati, determina infatti che il motore di ricerca indirizzi al sito web che contiene i predetti o comunque lo visualizzi nella schermata di ricerca, talvolta anche a discapito della pagina dell’effettivo titolare del marchio o del nome sociale.

In altre parole, digitate le parole chiave sul motore di ricerca, al consumatore che desidera navigare sulla pagina web del soggetto che realizza un certo prodotto o che abbia un certo nome sociale appare (anche) la pagina o l’inserzione che utilizza quei termini solo come meta tag.

In tali circostanze occorre essere attenti: l’inserzione pubblicitaria o la pagina web, infatti, non devono confondere il consumatore!

La giurisprudenza europea e nazionale, infatti, ritiene illecita, in quanto fattispecie di concorrenza sleale, l’uso del meta tag o l’annuncio che, per il modo in cui è formulato, determini il rischio che il consumatore scambi l’inserzione o la pagina web per un annuncio o la pagina web del titolare del marchio. Allo stesso modo, la condotta è censurabile se abbia l’effetto di indurre il consumatore ragionevolmente attento ed avveduto a ritenere che l’annuncio o la pagina web sia riferibile a un soggetto appartenente alla “rete commerciale” del titolare del marchio oppure, ancora, a ritenere che il prodotto pubblicizzato abbia le stesse qualità del prodotto in realtà ricercato, a maggior ragione quando l’oggetto del meta tag e assimilati sia una marchio noto e/o rinomato o sia particolarmente famoso il suo produttore.

In buona sostanza, l’utilizzo del marchio o del nome altrui non deve confondere il consumatore circa la provenienza imprenditoriale del prodotto, né arrecargli altrimenti danno.

Viceversa, nel caso in cui l’annuncio o l’inserzione pubblicitaria non abbia l’effetto finale di confondere il consumatore, ma solo di proporre allo stesso un’alternativa rispetto al prodotto ricercato, la condotta deve ritenersi lecita, in quanto espressione della libera concorrenza tra imprese.

In tale evenienza, infatti, il consumatore è pienamente edotto che il prodotto oggetto di inserzione pubblicitaria sia riferibile ad altra origine imprenditoriale. Il titolare del marchio o del nome sociale utilizzato come meta tag o assimilati non potrà, pertanto, contestare alcunché.

Illuminante è, sul punto, la Corte di Giustizia dell’Unione europea2, secondo cui:

“qualora l’uso, come parola chiave, di un segno corrispondente ad un marchio che gode di notorietà faccia comparire un annuncio pubblicitario che consente ad un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che i prodotti o i servizi offerti non provengono dal titolare del marchio che gode di notorietà, ma al contrario da un concorrente di quest’ultimo, si dovrà concludere che la capacità distintiva di tale marchio non è stata ridotta da detto uso, essendo quest’ultimo semplicemente servito ad attirare l’attenzione dell’utente di Internet sull’esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo rispetto a quello del titolare del marchio in questione”

Pertanto, l‘utilizzo del marchio o del nome imprenditoriale altrui nelle inserzioni e nelle pagine web è lecito purché non confonda il consumatore. Infatti, in tale evenienza, viene fatta salva la primaria funzione del segno distintivo quale indicatore di origine imprenditoriale di un certo prodotto o di un certo servizio, in un sistema di libera e leale concorrenza tra imprese.

 

1 I meta tag sono parte dei tag HTML che descrivono il contenuto della pagina ai motori di ricerca e ai visitatori del sito web”. Sono in pratica le informazioni, chiamate metadati, che non vengono visualizzate nella parte front end del sito, ma che si trovano nella sua struttura e permettono ai motori di ricerca di classificarne il contenuto. In altre parole, i Meta Tag sono elementi basilari che compaiono nel codice HTML di un sito web e indicano al motore di ricerca di cosa tratta quel sito su cui: https://www.italiaonline.it/risorse/meta-tag-cosa-sono-e-come-scrivere-l-alfabeto-della-seo-1105#:~:text=La%20definizione%20pi%C3%B9%20stringente%20che,ai%20visitatori%20del%20sito%20web%E2%80%9D;
2 CGUE, 22 settembre 2011, C-329/09, Interflora , par. 81;

 

FONTI:
– CGUE, 22 settembre 2011, C-329/09, caso Interflora;
– Tribunale di Milano, sentenza n. 58150/2015;
https://www.italiaonline.it/risorse/meta-tag-cosa-sono-e-come-scrivere-l-alfabeto-della-seo-1105#:~:text=La%20definizione%20pi%C3%B9%20stringente%20che,ai%20visitatori%20del%20sito%20web%E2%80%9D;
https://www.lexaround.me/posso-usare-il-nome-di-unaltra-societa-sul-mio-sito/;

Dott. Giulio Filardo (Avv. abilitato)

Si segnala l’ordinanza del Tribunale di Firenze – Sezione specializzata in materia d’impresa, emessa nell’ambito di un procedimento cautelare per descrizione attivato dal nostro Studio. La decisione riveste particolare importanza, riconoscendo meritevoli di tutela il know-how della società ricorrente nonché l’insieme delle conoscenze trasmesse ai propri affiliati, agenti e collaboratori.

 

L’ordinanza ha accertato, sia pure ancora in via cautelare, la violazione da parte dei convenuti di un patto di non concorrenza e di riservatezza contenuti nel contratto di affiliazione sottoscritto: dall’istruttoria è emerso che l’ex affiliato aveva creato un’attività commerciale identica a quella della ricorrente, nel medesimo territorio, realizzando così un’attività concorrenziale di storno di clienti, di franchisee ed agenti assieme ad una società terza, la quale anch’essa ha posto in essere una serie di comportamenti contrari alla correttezza tra imprese.

 

 

Il Tribunale ha così inibito ai convenuti di svolgere qualunque attività in concorrenza nonché di pubblicizzare prodotti, servizi e attività con quella di Capelli For You Srl, ordinato il ritiro dal commercio di tutto il materiale utilizzato, ordinato il sequestro del materiale rinvenuto recante il marchio della ricorrente disponendo, infine, la pubblicazione dell’ordinanza su il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore con spese a carico solidale dell’ex affiliato ed alla società terza. Qui di seguito l’estratto pubblicato sul Sole 24 Ore in data odierna.

Se necessitate una consulenza in tema di tutela del know-how, riservatezza dei contenuti e patti di non concorrenza, potete contattare il nostro studio legale.

 

proprietà intellettualeUn recente studio ha dimostrato che in Italia le industrie che fanno uso intensivo del diritto di proprietà intellettuale generano all’incirca sette milioni di posti di lavoro (il 31,5% di tutti i posti di lavoro) e contribuiscono per il 46,9% al Pil dell’Italia!

L’impegno di BBPLegal è quello di dare le informazioni giuste perché la tutela di questi diritti cresca ancora di più…farlo nel contesto universitario in cui mi sono formata è entusiasmante…non mancate all’evento “La proprietà intellettuale: ho un’idea, come la proteggo?” che si terrà all’Università di Napoli Federico II – FACOLTÀ DI INGEGNERIA, AULA EX-COLLEGE STORE, PIAZZALE VINCENZO TECCHIO, 80, il prossimo Venerdì 07 FEBBRAIO 2020 12:00.

 

Qui tutti i dettagli dell’evento.

Proviamo a fare un pò di chiarezza relativamente all’uso dei vari simboli ©, TM, ® e CE, spesso utilizzati impropriamente se non in modo del tutto errato.

Il simbolo © indica l’insieme delle normative sul diritto d’autore e si applica alle cosiddette “opere d’ingegno”: le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, composizioni musicali, le opere coreografiche, le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell’architettura; le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, e le banche di dati. In Italia il copyright è applicabile anche al software.

Il simbolo TM è l’acronimo di “TradeMark” e indica che si tratta di un marchio depositato e non ancora concesso.

Il simbolo ® indica che si tratta di un “marchio registrato”, un marchio che è già stato concesso, ragion per cui non è ammissibile indicare tale simbolo sul modello di deposito di un marchio. Per poter apporre accanto a un marchio il simbolo ® bisogna attendere di aver ricevuto il numero di concessione, da non confondere con quello di deposito che viene subito abbinato al marchio in fase di domanda.

Il simbolo CE significa “Conformité Européenne”, ed è un contrassegno apposto su determinate tipologie di prodotti che autocertifica la conformità degli stessi ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’ Unione Europea.

I doposci ‘Moon Boot’ costituiscono “opera creativa dotata di valore artistico e per questo tutelabile dalla legge sul diritto d’autore contro la contraffazione”.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano con la sezione specializzata in materia di Proprietà Industriale nella causa intrapresa da Tecnica Group SpA.

“Quello definito dall’autorevole foro milanese è un provvedimento giurisdizionale che costituisce un precedente di rilevanza assoluta: da oggi non sarà più in alcun modo possibile imitare forme, stile e design dell’unico e originale Moon Boot, l’impegno del marchio sarà volto alla massima tutela di tale ordinanza”, ha commentato Alberto Zanatta (presidente di Tecnica Group spa).

La calzatura è ispirata all’approdo dell’uomo sulla luna nel 1969, e ora è lo “stivale lunare” da indossare sulla Terra. La giurisprudenza italiana tende quindi a riconoscere sempre maggior valore e tutela a prodotti, come quelli in oggetto, ben conosciuti dai consumatori e amanti delle calzature tecniche per la montagna.

Fonte: Ansa

Un Tribunale per la prima volta riconosce lo scooter Piaggio come “opera di disegno industriale”

Lo ha stabilito il Tribunale di Torino con una sentenza che per la prima volta riconosce il modello Piaggio come “opera di disegno industriale”.

I giudici hanno stabilto che la Vespa, in tutte le sue declinazioni stilistiche, dal 1948 a oggi, è sempre tutelata dalla legge sul diritto d’autore e quindi non può essere contraffatta o essere oggetto di contraffazione.

E questo apre scenari ovviamente preoccupanti (per tutti gli altri costruttori di scooter) e misteriosi (per la stessa sentenza): dire che tutte le Vespa nelle loro diverse versioni non possono essere copiate significa generalizzare al punto da rendere di fatto impossibile la commercializzazione di qualsiasi altro scooter.

Già, perché la forma della Vespa e quella dello scooter sono la stessa cosa. Bisognerà vedere con quale “severità” sarà applicata questa sentenza: lo scudo anteriore è protetto dal copyright? E il motore piazzato sotto la sella? E gli accenni più o meno vaghi alle famose “chiappe” laterali?

Mistero.

microsoft-vs-google

Microsoft e Google hanno raggiunto un accordo per chiudere circa 20 contenziosi che le contrapponevano sia davanti ai tribunali degli Stati Uniti che a quelli tedeschi e chiude un contenzioso che si protraeva ormai da cinque anni. Questo era stato ereditato da Google con l’acquisizione di Motorola: nel 2010 Microsoft aveva convenuto in giudizio Motorola accusandola di danneggiare i propri diritti di proprietà intellettuale su alcune applicazioni di Android che questa installava sui propri dispositivi. Microsoft aveva quindi chiesto il pagamento delle relative royalty. La battaglia si è inasprita ulteriormente dal 2013 quando Google subentrava a seguito dell’acquisizione di Motorola stessa.

I termini dell’accordo appena sottoscritto sono, ovviamente, segretati tuttavia è trapelato che gli ex-contendenti hanno deciso di “collaborare su alcune questioni brevettuali e su alcune questioni relative ad aree che in futuro potranno portare a benefici per gli utenti”. La pace ora siglata sembra dunque confermare la recente tendenza all’interno delle grandi aziende ICT nei confronti dei contenziosi sui brevetti: l’idea è che lo scontro legale frontale finisca per costare troppo senza portare reali risultati. La stessa guerra Microsoft-Motorola si era ramificata davanti ai Tribunali di diversi Paesi con tutte le difficoltà e conseguenze del caso, convincendo le contendenti che fosse preferibile raggiungere un più utile (ed economico) accordo di coesistenza.

Incentivi

Arrivano nuovi incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico per favorire la registrazione di nuovi marchi, comunitari da registrare presso l’Uami (Ufficio armonizzazione mercato interno), e quelli internazionali che invece si depositano all’Ompi (organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale).

Sono previsti dal bando di agevolazioni alle imprese «per favorire la registrazione dei marchi comunitari e internazionali» del ministero dello Sviluppo economico. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo la quale le imprese avranno 120 giorni per presentare domanda.

BBPLegal resta a disposizione per verificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare di tali incentivi.

Patent

L’Italia aderisce al brevetto unico europeo con tutti i vantaggi del caso. Con l’entrata in vigore del brevetto unico europeo, con un’unica procedura si potrà registrare un brevetto per invenzione in tutta Europa. Un risparmio di tempi e costi elevatissimo. Resta fuori solo la Spagna, che ancora si oppone all’obbligo di depositare la domanda in inglese, tedesco e francese. Entro fine 2016 il brevetto unitario dovrebbe diventare pienamente operativo.

Il brevetto europeo è considerato da Bruxelles uno strumento utile per start-up e PMI, soprattutto in Italia, quarto mercato europeo per brevetti concessi. Con il suo ingresso nella cooperazione rafforzata per i brevetti comunitari, imprese e inventori potranno effettuare un’unica procedura. Per le PMI si studiano anche ulteriori forme di incentivazione, come una riduzione dei costi di prima registrazione e finanziamenti per le traduzioni.

L’Italia firma anche l’ingresso nel Tribunale Unico dei Brevetti, ma qui la strada è più lunga. Sono 8 i paesi che hanno già firmato le necessarie ratifiche (Austria, Francia, Belgio, Svezia, Danimarca, Francia, Portogallo) e Bruxelles invita gli altri Stati membri ad aderire velocemente per l’entrata in vigore entro la fine del 2016. Non si esclude che l’Italia possa diventare sede di uno dei tribunali decentrati (oltre a Parigi, Londra e Monaco), dell’ipotesi ha parlato il presidente di Epo (European Patent Office), l’ente che rilascia il brevetto europeo.

Presentato all’EXPO di Milano, il “Segno unico distintivo del settore Agroalimentare italiano” per combattere la contraffazione in un settore che nel solo 2014 ha registrato un valore di 34,4 miliardi di euro.

Mediante questo simbolo saranno contraddistinti infatti i prodotti realizzati nella nostra penisola per non rischiare di essere confusi con quelli che attualmente proliferano in tutto il mondo, molto spesso contraffatti. Il logo, insieme allo slogan “The extraordinary Italian taste” aiuterà Consumatori e operatori a identificare subito le attività di promozione dei prodotti italiani mediante un’operazione di riconoscibilità.

Dal punto di vista tecnico, il logo e lo slogan potranno essere utilizzati, oltre che sui prodotti, anche in occasione delle fiere internazionali per la promozione all’interno dei punti vendita della grande distribuzione estera, nelle campagne di comunicazione e promozione in Tv, sui media tradizionali, su Internet e sui social media.