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LE CASELLE DI CONSENSO PER I COOKIE “PREFLAGGATE” NON SODDISFANO I REQUISITI DELLA NORMATIVA UE
Secondo il parere (non vincolante) dell’Avvocato Generale Szpunar nella Causa C 673/17, non sussiste un consenso efficace, a norma degli articoli 5, paragrafo 3, e 2, lettera f), della direttiva 2002/58 in combinato disposto con l’articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46, in una situazione in cui la memorizzazione di informazioni ovvero l’accesso a informazioni già memorizzate nell’apparecchiatura terminale di un utente siano consentiti tramite una casella preselezionata che l’utente deve deselezionare per negare il proprio consenso e in cui il consenso non sia prestato separatamente, bensì contemporaneamente alla conferma della partecipazione a un gioco a premi.
“Chiedere a un utente di deselezionare positivamente una casella e quindi diventare attivo se non acconsente all’installazione dei cookie non soddisfa il criterio del consenso attivo”.
Per chi volesse leggerla integralmente
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212023&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6371850
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 95/46/CE — Direttiva 2002/58/CE — Regolamento (UE) 2016/679 — Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche — Cookie — Nozione di consenso dell’interessato — Dichiarazione di consenso tramite…
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